Le Unioni Civili

Dopo accese discussioni e un lunghissimo iter in Parlamento, in data 21 Maggio 2016, è stata pubblicata la Legge 20 maggio 2016, n. 76 riguardante le unioni civili.

La legge, sopracitata,  istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso e pone alcuni limiti che, impediscono l’unione in caso di: 

  1. vincolo matrimoniale o precedente unione
  2. Interdizioni per infermità mentale
  3. Legami di parentela: non possono unirsi zio e nipote o zia e nipote
  4. Condanna di uno dei contraenti per omicidio o tentato omicidio di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
  5. Minore età

La sussistenza di uno solo dei casi sovraesposti, renderà nulla l’unione.

Punti salienti: 

  • Il documento che attesta la costituzione dell’unione deve contenere: i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della loro residenza oltre, ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
  • Le parti possano stabilire di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i propri e anteporlo o posporlo al proprio.
  • Le persone unite civilmente acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni.
  • Non è invece previsto l’obbligo di fedeltà e di collaborazione
  • Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni
  • In caso di morte le indennità devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile
  • In caso di scioglimento dell’unione civile, che ha effetto immediato senza periodo di separazione (fermi restando i 90 giorni previsti per trovare una nuova abitazione), l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento comporterà, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento del 40% del Trattamento di fine rapporto dell’ex partner, maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con l’unione civile.
  • All’unione civile si applica anche il congedo matrimoniale e la nullità di recesso del datore di lavoro entro l’anno dalla celebrazione dell’unione.
  • Vengono inoltre estesi i diritti conseguenti alla sospensione del rapporto di lavoro quali: permessi per disabilità del coniuge, permessi per lutto, trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale quando sussista la necessità di assistere il partner affetto da patologie oncologiche
  • L’unione verrà registrata, da parte dell’ufficiale di stato civile, nell’archivio dello stato civile.

L’amore vince sempre e anche se l’unione civile non è come il matrimonio è già un passo avanti verso il riconoscimento dei diritti di chiunque si ama.

Barbara Pantano

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